Obbligo di denuncia
L’infortunio sul lavoro comporta per il datore di lavoro, ove l’evento sia accaduto ad un soggetto tutelato, l’obbligo di denuncia all’INAIL ex art. 53 del DPR 1124/1965. Tale obbligo deve essere assolto ove la prognosi sia superiore ai tre giorni e la denuncia va inviata indipendentemente da ogni valutazione circa l’indennizzabilità dell’evento.
Il modulo di denuncia di infortunio, da inviare rigorosamente in via telematica, è piuttosto ampio e può essere integrato dal datore di lavoro con l’aggiunta di eventuali considerazioni: in primis, il datore di lavoro deve dichiarare se ritiene che il fatto sia realmente accaduto e indicare eventuali testimoni.
Non sfugge poi la necessità che il datore di lavoro precisi eventuali circostanze a sua conoscenza che ritenga rilevanti ai fini dell’indennizzo: ad esempio, anche solo la precisazione che l’evento sia occorso senza testimoni e, quindi, il datore di lavoro di per sé, pur non potendolo certamente ritenere inveritiero, non è in grado di darne esplicita conferma. Vi è poi la possibilità di allegare alla denuncia d’infortunio ulteriori comunicazioni atte a chiarire l’esatta dinamica del fatto.
Conseguenze e Giurisprudenza
Tali indicazioni sono importanti alla luce della giurisprudenza della Cassazione che, è il caso di ricordarlo, riconosce valenza di confessione stragiudiziale alla denuncia di infortunio. In particolare va ricordata la massima della sentenza della Cassazione del 9 aprile 2013 n. 8611 che vale la pena di riportare per esteso: “L’elemento soggettivo della confessione (animus confitendi) si configura come mera volontà e consapevolezza di riconoscere la verità del fatto dichiarato, obiettivamente sfavorevole al dichiarante e favorevole all’altra parte, senza che sia necessaria l’ulteriore consapevolezza di tale obiettiva incidenza e delle conseguenze giuridiche che ne possono derivare. Può attribuirsi valenza di confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c. ad una denuncia dì infortunio sul lavoro effettuata ex art. 53 d.P.R. n. 1124/65, nella parte in cui ne descrive, sia pur succintamente, le modalità di accadimento e/o ogni altra circostanza di fatto”.
Il caso analizzato nella sentenza è assai interessante, perché l’azienda nella denuncia di infortunio scrive che il lavoratore è caduto da uno scaffale salvo poi successivamente riferire che tale fatto non corrisponde a verità; la Cassazione osserva che ben si può attribuire valore di confessione stragiudiziale a quella denuncia e non rileva certo il fatto che la ditta non abbia indicato testimoni oculari o non abbia fornito ulteriori precisazioni. La Suprema Corte osserva infatti che l’azienda non debba fornire elementi ulteriori per dimostrare la veridicità di quanto afferma, visto che la denuncia costituisce prova a suo sfavore e non è necessario che abbia consapevolezza giuridica dell’effetto confessorio.
Vero è che la confessione in denuncia di infortunio, essendo rivolta ad un terzo (INAIL) – ex art. 2735, comma 1, secondo periodo c.c. – è liberamente apprezzata dal giudice, ma la sentenza in esame evidenzia ancora una volta la necessità di compilare con grande attenzione la denuncia di infortunio per evitare effetti negativi anche a distanza di tempo.
Ovviamente ciò non significa che debbano essere “contestati” gli infortuni anche quando non ve ne sia ragione, per il solo fatto che magari non vi siano testimoni, semplicemente perché il lavoratore opera da solo: un conto è infatti segnalare tale circostanza, un conto è riferire all’Istituto assicuratore che si ritiene falso l’accadimento come descritto dal lavoratore.
Si tenga presente che l’INAIL, ove le circostanze dell’infortunio appaiano non certe e l’evento abbia causato postumi permanenti o comunque un’invalidità temporanea non trascurabile può disporre l’accertamento ispettivo. Esso può estendersi anche alla azienda e, comunque, il funzionario di vigilanza effettuerà la verifica munito all’occorrenza dei poteri spettanti agli ufficiali di polizia giudiziaria conferitigli dal DLgs. 149/2015.
Certo è però che la denuncia di infortunio non è la mera compilazione di un modulo, ma è ricca di conseguenze spesso non preventivate dalle aziende e dai professionisti: essa richiede dunque un’attenzione particolare perché non può essere sottovalutata nemmeno nel caso di prognosi breve. Infatti, un evento con un primo certificato di pochi giorni può andare incontro ad un prolungamento anche rilevante, con conseguenze, in primis, sul tasso di tariffa aziendale.