La Sentenza
Con la sentenza n. 1663/2020, la Corte di Cassazione ha stabilito che ai riders debbano essere garantite e dunque applicate le tutele previste dalla normativa in materia di lavoro subordinato.
Di conseguenza i fattorini che lavorano per le società di consegne a domicilio, per le mansioni che svolgono e per come le svolgono, sono da considerarsi Lavoratori Subordinati.
La Corte di Cassazione sulla questione dell’applicabilità della normativa tipica del lavoro subordinato a questo tipo di fattispecie, ha evidenziato che le prestazioni di lavoro dei riders possano essere qualificate come etero-organizzate prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente tramite piattaforme digitali.
La Conclusione
Infine, la Suprema Corte ha statuito nella propria sentenza il definitivo accoglimento delle istanze dei riders, e che il giudice debba limitarsi ad accertare la natura etero-organizzata del rapporto, applicandovi di conseguenza le norme tipiche della subordinazione.