Mutando il titolo da malattia in ferie si può sospendere il decorso del periodo di comporto, ma il datore non è obbligato ad accogliere la domanda.
Nel corso del periodo di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto.
Vige pertanto un divieto di licenziamento, il quale incontra tuttavia un limite nel periodo di comporto, vale a dire nel confine temporale, generalmente individuato dalla contrattazione collettiva, al termine del quale il datore di lavoro può legittimamente esercitare il diritto di recesso senza dover addurre altri motivi.
Il rapporto di lavoro allo scadere del periodo di comporto non si risolve automaticamente. Il datore dovrà attivare la procedura di licenziamento.
Al fine di evitare il licenziamento e mantenere il posto di lavoro il più a lungo possibile, al lavoratore assente per malattia è riconosciuta la possibilità di sospendere il decorso del periodo di comporto mutando il titolo della propria assenza da malattia in ferie.
Il contratto collettivo può anche, in alternativa, prevedere la possibilità di richiedere un periodo di aspettativa non retribuita.
Per mutare il titolo dell’assenza, il dipendente deve presentare domanda di fruizione delle ferie – maturate e non godute – oppure, se contemplata dalla contrattazione collettiva di categoria, domanda di fruizione di un periodo di aspettativa per gli specifici motivi individuati dal contratto collettivo applicato.
Con specifico riferimento alla prima delle due ipotesi citate, non sussiste un’incompatibilità assoluta tra ferie e malattia; il lavoratore impossibilitato a riprendere servizio a causa della malattia, al fine di evitare la perdita del posto di lavoro per esaurimento del periodo di comporto, può presentare domanda di fruizione delle ferie prima della scadenza di tale periodo e con precisa indicazione del momento da cui intende convertire l’assenza per malattia in assenza per ferie.
Decisione del datore di lavoro
È opportuno evidenziare che il datore di lavoro non è obbligato ad accogliere la domanda di fruizione delle ferie avanzata dal dipendente: infatti, se da un lato vi è il fondamentale interesse del lavoratore al mantenimento del posto di lavoro, dall’altro lato possono sussistere concrete esigenze organizzative aziendali incompatibili con tale richiesta.
Si ricorda infatti che al datore di lavoro spetta il potere di determinare il periodo di godimento delle ferie da parte del lavoratore, tenuto conto sia degli interessi del prestatore di lavoro sia delle esigenze dell’impresa (le quali devono essere concrete ed effettive) in un’ottica di bilanciamento di interessi e in ossequio alle clausole generali di correttezza e buona fede.
Motivazione necessaria
Se non accoglie la richiesta, il datore di lavoro deve motivare la decisione, altrimenti commette un abuso. Pertanto, in caso di mancato accoglimento della domanda di fruizione delle ferie presentata dal dipendente in malattia, il datore deve dimostrare di aver tenuto conto, nell’adozione della propria decisione, del fondamentale interesse del lavoratore al mantenimento del posto di lavoro e che le esigenze aziendali ostative alla fruizione delle ferie sono effettive e prevalenti rispetto al predetto interesse del dipendente.